Scaricare è illegale?

Aperto da Alex_BreaThe, 30 Novembre 2004, 16:56:16

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Alex_BreaThe

se...faccio in tempo a diventare nonno 3 volte..
qualcuno che ci fa un bel riassuntino??

CeL3RoN@1.15,QdI AdVanCe 10/F,768mb Pc133,VOoDoO5

af624726

CitazioneLeggete un po qui...;)

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04128l.htm



è troppo lungo e troppo formale (e forse sono un pigrone:o)... mi fai un sunto?:h

The Doctor: Think you've seen it all? Think again. Outside those doors, we might see anything. We could find new worlds, terrifying monsters, impossible things. And if you come with me... nothing will ever be the same again!

Zell

Vabbè torno tra un po in formato slim...:diablo:;):D

SCANSAFATICHE! ;):D

Il mio figliolo:
Case Coolermaster Centurion 532
Abit IN932X MAX WI-FI
Intel core2quad q6600 @3ghz
2x1gb pc6400 Corsair DHX XMS2 4-4-4-12 @1ghz 5-7-7-21
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af624726

eheehhe... GRAAAAAAAZIE!!!! :) :D :):h

The Doctor: Think you've seen it all? Think again. Outside those doors, we might see anything. We could find new worlds, terrifying monsters, impossible things. And if you come with me... nothing will ever be the same again!

Leon

Legge 21 maggio 2004, n. 128

2. Al comma 1 dell'art. 171-ter  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

anche se nn è a fine di lucro è cmq illegale


The Chosen One

Per trarne profitto...
quindi se scarico solo le canzoni che mi fanno schifo e che sentendole non ne traggo alcun profitto...
potrei scaricarmi la discografia completa di diversi cantanti moedrni...:D :D :D,
Quindi se uno non li rivende... ma li scarica, quando lo beccano potrebbe sempre dire... "mi fanno schifo"!

Andre.

Superbox

Per trarne profitto sottintende il fatto che tu possa "godere" dell'opera senza averne legalmente diritto.
Quindi i giudizi di gusto non ti possono salvare. :h

Sembra però - a quanto ho capito io - che la copia personale sia ancora consentita (quindi ritiro quel che ho scritto nel mio post precedente). Queste sono le modifiche alla legge sul diritto d'autore che ci interessano:

2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".


E questa è la legge 633/41 a cui tali modifiche si applicano:


Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

In filosofia, in religione, in etica e in politica, due e due avrebbero potuto fare cinque. Ma fino a che ci si manteneva nell'ambito di disegnare un aeroplano o un fucile, dovevano fare quattro.
- G. Orwell

Zell

Uff..sl xkè 1 nn ha tempo gli rubano il lavoro...:D

Il mio figliolo:
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2x1gb pc6400 Corsair DHX XMS2 4-4-4-12 @1ghz 5-7-7-21
2xAsus EN8800gts 512mb gddr3
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Alex_BreaThe

quindi se uno scarica per uso personale è a posto?
o nn ho capito na mazza?:D

CeL3RoN@1.15,QdI AdVanCe 10/F,768mb Pc133,VOoDoO5

Leon